Impianti e Segnaletica
Manutenzione Programmata
Nostri tecnici abilitati e opportunamente formati provvedono alla controllo semestrale dei mezzi ed apprestamenti antincendio.
NON TUTTI SANNO CHE la manutenzione degli estintori è solo una parte dell’obbligo previsto dalla normativa. Infatti molte aziende pensano di aver ottemperato alla norma avendo un contratto di manutenzione degli estintori. Purtroppo non vengono informati che il controllo periodico si deve estendere anche ai maniglioni antipanico, alle porte REI, agli evacuatori di fumo, al controllo delle vie di esodo e di emergenza, ai segnalatori e rilevatori nonché agli impianti di spegnimento e alle luci di emergenza.
Noi forniamo un servizio completo e puntuale alle aziende informandole anche su ogni cambiamento o miglioramento disponibile sul mercato.
Estratto della norma concernente la prevenzione incendi e il controllo degli estintori e mezzi e presidi antincendio
NORMA UNI 9994 prescrive i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo degli estintori, ai fini di garantire l'efficienza operativa.
Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l’estintore nella posizione in cui è collocato, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente;
b) l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
c) l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
e) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
f) l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
g) l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;
h) il cartellino di manutenzione sia presente sulI’apparecchio e sia correttamente compilato.
Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.
UNI 5.2 CONTROLLO.
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l’efficienza dell’estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:
a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza;
b) - per gli estintori portatili: i controlli previsti al punto "verifica" della UNI EN 3-2 (accertamento della pressione interna),
- per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492,
- per gli estintori portatili a biossido di carbonio: i controlli previsti nel punto "Verifica" della UNI EN 3-2 (accertamento dello stato di carica tramite pesatura);
c) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore.
Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare il controllo.
Le anomalie riscontrate devono essere eliminate, in caso contrario l’estintore deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall’esercizio e sostituito.
UNI 5.3 REVISIONE.
Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l’estintore, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:
- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli eventuali ricambi;
- verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo;
- esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti;
- ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovra pressioni con altri nuovi;
- sostituzione dell’agente estinguente;
- montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.
Il produttore deve fornire tutte le indicazioni utili per effettuare la revisione.
Tipo di estintore: | Tempo massimo di revisione con sostituzione delle carica |
polvere | 36 mesi |
acqua o a schiuma | 18 mesi o 48 mesi se il serbatoio è trattato anticorrosione |
CO2 | 60 mesi |
Idrocarburi alogenati | 72 mesi |
Halons | da smaltire (non revisionabili) |
UNI 5.4 COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione.
Gli estintori a biossido di carbonio (CO2) e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti.
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (D. Lgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D. Lgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 6 anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.
Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.
Il produttore deve fornire tutte le indicazioni per effettuare il collaudo.
Tipo di estintore: | Tempo massimo di Collaudo |
polvere | 144 mesi – 12 anni |
acqua o a schiuma | 144 mesi – 12 anni |
CO2 | 120 mesi – 10 anni |
Estintori
13251 |
ESTINTORE CO2 KG 5, DM 7/1/05 EN3.7, 113B, IN ACCIAIO, M25X2, CONO ISOLATO, MANICHETTA ITALIA A.P. SIFONE ALLUMINIO |
13221 |
ESTINTORE OM CO2 KG 2, 34B, DM 7/1/05 EN3.7,BOMBOLA ACCIAIO, VALVOLA SICURA CILINDRICA M25X2 |
13162 |
ESTINTORE POLVERE KG 6, 34A 233BC OM DM 7/1/05 EN3.7 IMP |
13166 |
ESTINTORE POLVERE TEDESCA KG 6 FAVORIT TERTIA, 43A 233BC EN3,7 MADE IN ITALY con VALVOLA CPF, MANOMETRO IN OTTONE |
64212 |
LANCIA UNI 45 TIPO TEDESCA 3 POSIZIONI CANNA IN PLASTICA, BASE IN METALLO EN 671/2 |
59225 |
MANICHETTA 45 mt 20 ORION, Racc Pes UNI 804 CERT EN 14540 |
13111 |
ESTINTORE POLVERE KG 1, 8A 34BC OM DM 7/1/05 EN3.7 CON SUPPORTO AUTO CONFEZIONE DA 12 PEZZI IMP |
13123 |
ESTINTORE POLVERE KG 2, 13A 89BC Ø110 OM DM 7/1/05 EN3.7 CON SUPPORTO AUTO, CONFEZIONE DA 4 PEZZI IMP |
91006-1 |
CARTELLO CON SCRITTA “ESTINTORE NUMERO” EASY FIX AUTOADESIVI cm 25x31 |
00201 |
CORSO ADDETTO LOTTA INCENDIO RISCHIO BASSO 4 ORE D.Lgs. 81/08 art. 46 art. 37 D.M. 10.03.1998 |
00202 |
CORSO ADDETTO LOTTA INCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ORE D.Lgs. 81/08 art. 46 art. 37 D.M. 10.03.1998 |
00203 |
CORSO ADDETTO LOTTA INCENDIO RISCHIO ALTO 16 ORE CON ESAME PRESSO VVF D.Lgs. 81/08, art. 46, art. 37; D.M. 10.03.1998, art. 3 |
Formazione
Teniamo presso la nostra sede o presso la sede del cliente, corsi di formazione specifica in materia di lotta incendi, gestione emergenze ed evacuazione. La durata ed il contenuto dei corsi è specificato dal D.M. 10.03.1998 al punto 9.5. Oltre alla parte teorica, per la parte pratica del corso forniamo ai corsisti, per il periodo del corso, il giaccone ignifugo, il casco con visiera parafiamma e i guanti ignifughi necessari per effettuare le operazioni di prova di spegnimento del fuoco ed utilizzo degli estintori.
Gli estintori utilizzati per la prova pratica sono a biossido di carbonio in modo da mantenere puliti gli ambienti.
- CORSO ADDETTO LOTTA INCENDIO RISCHIO BASSO 4 ORE
D.Lgs. 81/08 art. 46 art. 37 D.M. 10.03.1998 - CORSO ADDETTO LOTTA INCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ORE
D.Lgs. 81/08 art. 46 art. 37 D.M. 10.03.1998 - CORSO ADDETTO LOTTA INCENDIO RISCHIO ALTO 16 ORE
CON ESAME PRESSO VVF D.Lgs. 81/08, art. 46, art. 37; D.M. 10.03.1998, art. 3
Consulenza
Grazie a tecnici abilitati, siamo al servizio delle aziende e delle attività, che rientrino negli obblighi di legge, per la stesura delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni presso i comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Assistiamo direttamente la progettazione in modo tale da risolvere fin da subito le problematiche in materia di prevenzione incendi.
Per che avesse la necessità, provvediamo alla stesura dei capitolati per l’esecuzione delle opere di approntamento dei mezzi e sistemi antincendio già comprendendo le specifiche dei singoli prodotti (estintori, cartelli, manichette, ecc.).
SERVIZI OFFERTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
- compilazione modulistica per nuova segnalazione certificata di inizio attivita’ per attivita’ soggetta ad autorizzazione dei comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del d.lgs. 151/2011;
- compilazione modulistica per rinnovo segnalazione certificata di inizio attivita’ per attivita’ soggetta ad autorizzazione dei comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del d.lgs. 151/2011;
- elaborazione delle planimetria per pratiche di segnalazione certificata di inizio attivita’ per attivita’ soggetta ad autorizzazione dei comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del d.lgs. 151/2011;
- stesura della relazione tecnica da allegare alle pratiche di segnalazione certificata di inizio attivita’ per attività soggetta ad autorizzazione dei comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del d.lgs. 151/2011;
- verifica pressione anello idrico antincendio per rinnovo autorizzazione SCIA;
- verifica funzionalità gruppo pompe per rinnovo autorizzazione SCIA;
- redazione documento di valutazione rischio incendio ai sensi del d.m. 10.03.1998;
- redazione del piano di emergenza ed evacuazione ai sensi del d.m. 10.03.1998;
CONSULENZA INTEGRATA IN MATERIA DI:
- Redazione documento di valutazione dei rischi DVR D.Lgs. 81/2008;
- Redazione documento di valutazione del rischio fisico RUMORE D.Lgs. 81/2008;
- Redazione documento di valutazione del rischio fisico VIBRAZIONE D.Lgs. 81/2008;
- Redazione documento di valutazione del rischio CAMPI ELETTROMAGNETICI D.Lgs. 81/2008;
- Redazione documento di valutazione del rischio MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MMC D.Lgs. 81/2008;
- Igiene alimentare HACCP D.Lgs. 193/2007;
- Formazione addetti comparto alimentare (ex Li.Sa.) L.R.Lombardia 33/2009;
- Formazione specifica per addetti mulettisti, gruisti, ecc..
INFORMAZIONI
Estratto del D.M. 10.3.98 per la classificazione del rischio incendio nelle aziende
9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
h) ( nota 1 )scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle soprariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.
9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze ,infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.
9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.